Dichiarazione di Friburgo (UNESCO)
Articolo 1 (principi fondamentali)
I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana; per questa ragione fanno parte integrante dei diritti dell’uomo e devono essere interpretati secondo i principi di universalità, di indivisibilità e di interdipendenza. Di conseguenza:
a. questi diritti sono garantiti senza discriminazione alcuna, in particolare per ragioni di colore, sesso, età, lingua, religione, convinzione, ascendenza, origine nazionale o etnica, origine o condizione sociale, nascita o qualsiasi altra situazione a partire dalla quale è composta l’identità culturale della persona;
b. nessuno deve soffrire o essere discriminato in modo alcuno per il fatto che eserciti, o non eserciti, i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;
c. nessuno può appellarsi a questi diritti per violare un altro diritto riconosciuto nella Dichiarazione universale o negli altri strumenti relativi ai diritti dell’uomo;
d. l’esercizio di questi diritti può subire le sole limitazioni previste negli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo ; non si può appellare a nessuna disposizione della presente Dichiarazione per violare i diritti più favorevoli concessi in virtù della pratica di uno Stato o del diritto internazionale;
e. la realizzazione effettiva di un diritto dell’uomo implica la considerazione del suo adeguamento culturale, nell’ambito dei principi fondamentali sopra enumerati.
Articolo 2 (definizioni)
Ai fini della presente Dichiarazione,
a. il termine «cultura» copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo;
b. l’espressione «identità culturale» è intesa come l’insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, sola o in comune, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità;
c. per «comunità culturale» si intende un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un’identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare.
Articolo 3 (identità e patrimonio culturali)
Ogni persona, sola o in comune, ha diritto:
a. di scegliere e di vedere rispettata la propria identità culturale nella diversità dei suoi modi di espressione ; questo diritto si esercita in particolare in relazione con la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione;
b. di conoscere e di vedere rispettata la propria cultura nonché le culture che, nelle loro diversità costituiscono il patrimonio comune dell’umanità; ciò implica in particolare il diritto alla conoscenza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, valori essenziali di
questo patrimonio;
c. di accedere, in particolare attraverso l’esercizio dei diritti all’educazione e all’informazione, ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le generazioni future.
Articolo 4 (riferimento alle comunità culturali)
a. Ogni persona ha la libertà di scegliere di identificarsi o no a una o diverse comunità culturali, senza considerazione di frontiere, e di modificare questa scelta;
b. Nessuno può vedersi imporre di essere identificato o assimilato suo malgrado a una comunità culturale.
Articolo 5 (accesso e partecipazione alla vita cultuale)
a. Ogni persona, sola o in comune, ha il diritto di accedere e di partecipare liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita culturale attraverso le attività di sua scelta.
b. Questo diritto comprende in particolare:
• la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di sua scelta;
• la libertà di esercitare, d’accordo con i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione, le proprie pratiche culturali e di perseguire un modo di vita associato alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, in particolare nell’ambito dell’utilizzazione, della produzione e della diffusione dei beni e dei servizi;
• la libertà di sviluppare e di condividere conoscenze, espressioni culturali, di condurre ricerche e di partecipare alle diverse forme di creazione, nonché ai suoi benefici;
• il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali legati alle opere che siano frutto della sua attività
Articolo 6 (educazione e formazione)
Nell’ambito generale del diritto all’educazione, ogni persona, sola o in comune con gli altri, ha diritto, durante la propria esistenza, ad un’educazione e ad una formazione che, rispondendo ai suoi bisogni educativi fondamentali, contribuiscano al libero e pieno sviluppo della sua identità culturale nel rispetto dei diritti altrui e della diversità culturale ; questo diritto comprende in particolare:
a. la conoscenza e l’apprendimento dei diritti dell’uomo;
b. la libertà di dare e ricevere un insegnamento di e nella propria lingua e di altre lingue, parimenti di un sapere relativo alla sua cultura e alle altre culture;
c. la libertà dei genitori di far garantire l’educazione morale e religiosa dei loro figli in conformità alle loro proprie convinzioni e nel rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuta al bambino secondo le sue capacità;
d. la libertà di creare, di dirigere e di accedere ad istituzioni educative diverse da quelle dei poteri pubblici, a condizione che le norme e i principi internazionali riconosciuti in materia di educazione siano rispettati e che queste istituzioni siano conformi alle leggi minime prescritte dallo Stato.
Articolo 7 (comunicazione e informazione)
Nell’ambito generale del diritto alla libertà di espressione, ivi compresa quella artistica, delle libertà di opinione e di informazione, e del rispetto della diversità culturale, ogni persona, sola o in comune con gli altri, ha diritto a un’informazione libera e pluralistica che contribuisca al pieno sviluppo della sua identità culturale; questo diritto, che si esercita senza considerazione di frontiere, comprende in particolare:
a. la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni;
b. il diritto di partecipare ad un’informazione pluralistica, nella o nella lingue di propria scelta, di contribuire alla sua produzione o alla sua diffusione attraverso tutte le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
c. il diritto di rispondere alle informazioni erronee sulle culture, nel rispetto dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione.
Articolo 8 (cooperazione culturale)
Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto di partecipare tramite procedimenti democratici:
• allo sviluppo culturale delle comunità alle quali appartiene;
• all’elaborazione, la messa in opera e la valutazione delle decisioni che la concernono e che hanno un impatto sull’esercizio dei propri diritti culturali ;
• allo sviluppo della cooperazione culturale nei suoi diversi livelli.
Articolo 9 (principi di gestione democratica)
Il rispetto, la protezione e la messa in opera dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione implicano degli obblighi per ogni persona e ogni collettività ; gli attori culturali dei tre settori, pubblico, privato o civile, hanno, in particolare, la responsabilità, nell’ambito di una gestione democratica, di interagire e all’occorrenza di prendere iniziative per:
a. vegliare affinché si rispettino i diritti culturali e sviluppare dei modi di consultazione e di partecipazione per assicurarne la realizzazione, in particolare per le persone svantaggiate data la loro situazione sociale o la loro appartenenza a una minoranza;
b. assicurare in particolare l’esercizio interattivo del diritto a un’informazione adeguata, affinché i diritti culturali possano essere presi in considerazione da tutti gli attori nella vita sociale, economica e politica;
c. formare il loro personale e sensibilizzare il loro pubblico alla comprensione e al rispetto dell’insieme dei diritti dell’uomo e, in particolare, dei diritti culturali;
d. identificare e tener conto la dimensione culturale di tutti i diritti dell’uomo, al fine di arricchire l’universalità con la diversità e favorire l’appropriazione di questi diritti da ogni persona, da sola o in comune con gli altri.
Articolo 10 (inserimento nell’economia)
Gli attori pubblici, privati e civili devono, nell’ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:
a. vegliare, affinché i beni e i servizi culturali, portatori di valore, d’identità e di senso, così come tutti gli altri beni nella misura in cui hanno un’influenza significativa sui modi di vita ed altre espressioni culturali, siano concepiti, prodotti e utilizzati in modo da non minacciare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;
b. considerare che la compatibilità culturale dei beni e dei servizi è spesso determinante per le persone in situazione svantaggiata a causa della loro povertà, del loro isolamento o della loro appartenenza a un gruppo discriminato.
Articolo 11 (responsabilità degli attori pubblici)
Gli Stati e i diversi attori pubblici devono, nell’ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:
a. integrare i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione nelle loro legislazioni e le loro pratiche nazionali;
b. rispettare, proteggere e realizzare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione in condizioni di eguaglianza, e dedicare al massimo le loro risorse disponibili per di assicurarne il pieno esercizio;
c. garantire a ogni persona che invochi, da sola o in in comune con gli altri, la violazione di diritti culturali, l’accesso a dei ricorsi effettivi, e in particolare giuridizionali;
d. rinforzare i mezzi della cooperazione internazionale necessari a questa messa in opera e, in particolare, intensificare la loro interazione in seno alle organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 12 (responsabilità delle Organizzazioni internazionali)
Le Organizzazioni internazionali devono, nell’ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:
a. garantire, nell’insieme delle loro attività, la considerazione sistematica dei diritti culturali e della diversità culturale degli altri diritti dell’uomo;
b. badare al loro inserimento coerente e progressivo in tutti gli strumenti pertinenti e i loro meccanismi di controllo;
c. contribuire allo sviluppo dei meccanismi comuni di valutazione e di controlli trasparenti ed effettivi.
Adottata a Friburgo il 7 maggio 2007.
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